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Con le modificazioni apportate dalla Camera
dei Deputati.
Approvato in via definitiva dal senato il
29/10/2008
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità
ed urgenza di attivare percorsi di
istruzione di insegnamenti relativi alla
cultura della legalità ed al rispetto dei
principi costituzionali, disciplinare le
attività connesse alla valutazione
complessiva del comportamento degli studenti
nell’ambito della comunità scolastica,
reintrodurre la valutazione con voto
numerico del rendimento scolastico degli
studenti, adeguare la normativa
regolamentare all’introduzione
dell’insegnante unico nella scuola primaria,
prolungare i tempi di utilizzazione dei
libri di testo adottati, ripristinare il
valore abilitante dell’esame finale del
corso di laurea in scienze della formazione
primaria e semplificare e razionalizzare le
procedure di accesso alle scuole di
specializzazione medica;
Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella
riunione
del 28 agosto 2008;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con i Ministri
dell’economia e delle finanze e per la
pubblica amministrazione e l’innovazione;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Cittadinanza e Costituzione)
1. A decorrere dall’inizio dell’anno
scolastico 2008/2009, oltre ad una
sperimentazione nazionale, ai sensi
dell’articolo 11 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di
sensibilizzazione e di formazione del
personale finalizzate all’acquisizione nel
primo e nel secondo ciclo di istruzione
delle conoscenze e delle competenze relative
a «Cittadinanza e Costituzione», nell’ambito
delle aree storico-geografica e
storico-sociale e del monte ore complessivo
previsto per le stesse. Iniziative analoghe
sono avviate nella scuola dell’infanzia.
1-bis. Al fine di promuovere la
conoscenza del pluralismo istituzionale,
definito dalla Carta costituzionale, sono
altresì attivate iniziative per lo studio
degli statuti regionali delle regioni ad
autonomia ordinaria e speciale.
2. All’attuazione del presente
articolo si provvede entro i limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Articolo 2.
(Valutazione del comportamento degli
studenti)
1. Fermo restando quanto previsto
dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249, e successive modificazioni, in
materia di diritti, doveri e sistema
disciplinare degli studenti nelle scuole
secondarie di primo e di secondo grado, in
sede di scrutinio intermedio e finale viene
valutato il comportamento di ogni studente
durante tutto il periodo di permanenza nella
sede scolastica, anche in relazione alla
partecipazione alle attività ed agli
interventi educativi realizzati dalle
istituzioni scolastiche anche fuori della
propria sede.
1-bis. Le somme iscritte nel conto dei
residui del
bilancio
dello Stato per l’anno 2008, a seguito di
quanto disposto dall’articolo 1, commi 28 e
29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, non utilizzate
alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato
per essere destinate al finanziamento di
interventi per l’edilizia scolastica e la
messa in sicurezza degli istituti scolastici
ovvero di impianti e strutture sportive dei
medesimi. Al riparto delle risorse, con
l’individuazione degli interventi e degli
enti destinatari, si provvede con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, in coerenza
con apposito atto di indirizzo delle
Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari.
2. A decorrere dall’anno scolastico
2008/2009, la valutazione del comportamento
è effettuata mediante l’attribuzione di un
voto numerico espresso in decimi.
3. La votazione sul comportamento
degli studenti, attribuita collegialmente
dal consiglio di classe, concorre alla
valutazione complessiva dello studente e
determina, se inferiore a sei decimi, la non
ammissione al successivo anno di corso o
all’esame conclusivo del ciclo. Ferma
l’applicazione della presente disposizione
dall’inizio dell’anno scolastico di cui al
comma 2, con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della
ricerca sono specificati i criteri per
correlare la particolare e oggettiva gravità
del comportamento al voto inferiore a sei
decimi, nonché eventuali modalità
applicative del presente articolo.
Articolo 3.
(Valutazione sul rendimento scolastico degli
studenti)
1. Dall’anno scolastico 2008/2009,
nella
scuola
primaria la valutazione periodica ed annuale
degli apprendimenti degli alunni e la
certificazione
delle competenze da essi acquisite sono
effettuate mediante l’attribuzione di voti
numerici espressi in decimi e illustrate con
giudizio analitico sul livello globale di
maturazione raggiunto dall’alunno.
1-bis. Nella
scuola
primaria, i docenti, con decisione assunta
all’unanimità, possono non ammettere
l’alunno alla classe successiva solo in casi
eccezionali e comprovati da specifica
motivazione.
2. Dall’anno scolastico 2008/2009,
nella scuola secondaria di primo grado la
valutazione periodica ed annuale degli
apprendimenti degli alunni e la
certificazione delle competenze da essi
acquisite nonché la valutazione dell’esame
finale del ciclo sono effettuate mediante
l’attribuzione di voti numerici espressi in
decimi.
3. Nella scuola secondaria di primo
grado, sono ammessi alla classe successiva,
ovvero all’esame di Stato a conclusione del
ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con
decisione assunta a maggioranza dal
consiglio di classe, un voto non inferiore a
sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo
di discipline.
3-bis. Il comma 4 dell’articolo 185
del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è
sostituito dal seguente:
«4. L’esito dell’esame conclusivo
del primo ciclo è espresso con valutazione
complessiva in decimi e illustrato con una
certificazione analitica dei traguardi di
competenza e del livello globale di
maturazione raggiunti dall’alunno;
conseguono il
diploma
gli studenti che ottengono una valutazione
non inferiore a sei decimi».
4. Il comma 3 dell’articolo 13 del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
è abrogato.
5. Con regolamento emanato ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, si provvede al coordinamento
delle norme vigenti per la valutazione degli
studenti,
tenendo
conto
anche dei disturbi specifici di
apprendimento e della disabilità degli
alunni, e sono stabilite eventuali ulteriori
modalità applicative del presente articolo.
Articolo 4.
(Insegnante unico nella
scuola
primaria)
1. Nell’ambito degli obiettivi di
razionalizzazione di cui all’articolo 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, nei regolamenti
previsti dal comma 4 del medesimo articolo
64 è ulteriormente previsto che le
istituzioni scolastiche della scuola
primaria costituiscono classi affidate ad un
unico insegnante e funzionanti con orario di
ventiquattro ore settimanali. Nei
regolamenti si tiene comunque
conto
delle esigenze, correlate alla domanda delle
famiglie, di una più ampia articolazione del
tempo-scuola.
2. Con apposita sequenza
contrattuale è definito il trattamento
economico dovuto all’insegnante unico della
scuola primaria, per le ore di insegnamento
aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo di
insegnamento stabilito dalle vigenti
disposizioni contrattuali.
2-bis. Per la realizzazione delle
finalità previste dal presente articolo, il
Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, ferme
restando le attribuzioni del comitato di cui
all’articolo 64, comma 7, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, provvede alla verifica degli
specifici effetti finanziari determinati
dall’applicazione del comma 1 del presente
articolo, a decorrere dal 1º settembre 2009.
A seguito della predetta verifica, per le
finalità di cui alla sequenza contrattuale
prevista dal comma 2 del presente articolo,
si provvede, per l’anno 2009, ove occorra e
in via transitoria, a valere sulle risorse
del fondo d’istituto delle istituzioni
scolastiche, da reintegrare con quota parte
delle risorse rese disponibili ai sensi del
comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa
conseguenti all’applicazione del comma 1,
resi disponibili per le finalità di cui al
comma 2 del presente articolo, e in ogni
caso senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
2-ter. La disciplina prevista dai
presente articolo entra in vigore a partire
dall’anno scolastico 2009/2010,
relativamente alle prime classi del ciclo
scolastico.
Articolo 5.
(Adozione dei libri di testo)
1. Fermo restando quanto disposto
dall’articolo 15 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i
competenti organi scolastici adottano libri
di testo in relazione ai quali l’editore si
è impegnato a mantenere invariato il
contenuto nel quinquennio, salvo che per la
pubblicazione di eventuali appendici di
aggiornamento da rendere separatamente
disponibili. Salva la ricorrenza di
specifiche e motivate esigenze, l’adozione
dei libri di testo avviene nella scuola
primaria con cadenza quinquennale, a valere
per il successivo quinquennio, e nella
scuola secondaria di primo e secondo grado
ogni sei anni, a valere per i successivi sei
anni. Il dirigente scolastico vigila
affinchè le delibere dei competenti organi
scolastici concernenti l’adozione dei libri
di testo siano assunte nel rispetto delle
disposizioni vigenti.
Articolo 5-bis.
(Disposizioni in materia di graduatorie ad
esaurimento)
1. Nei termini e con le modalità
fissati nel provvedimento di aggiornamento
delle graduatorie ad esaurimento da disporre
per il biennio 2009/2010, ai sensi
dell’articolo 1, commi 605, lettera c), e
607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, i docenti che
hanno frequentato i corsi del IX ciclo
presso le scuole di specializzazione per
l’insegnamento secondario (SSIS) o i corsi
biennali abilitanti di secondo livello ad
indirizzo didattico (COBASLID), attivati
nell’anno accademico 2007/2008, e hanno
conseguito il titolo abilitante sono
iscritti, a domanda, nelle predette
graduatorie, e sono collocati nella
posizione spettante in base ai punteggi
attribuiti ai titoli posseduti.
2. Analogamente sono iscritti, a domanda,
nelle predette graduatorie e sono collocati
nella posizione spettante in base ai
punteggi attribuiti ai titoli posseduti i
docenti che hanno frequentato il primo corso
biennale di secondo livello finalizzato alla
formazione dei docenti di educazione
musicale delle classi di
concorso
31/A e 32/A e di strumento musicale nella
scuola media della classe di
concorso
77/A e hanno conseguito la relativa
abilitazione.
3. Possono inoltre chiedere
l’iscrizione con riserva nelle suddette
graduatorie coloro che si sono iscritti
nell’anno accademico 2007/2008 al corso di
laurea
in scienze della formazione primaria e ai
corsi quadriennali di didattica della
musica; la riserva è sciolta all’atto del
conseguimento dell’abilitazione relativa al
corso di laurea e ai corsi quadriennali
sopra indicati e la collocazione in
graduatoria è disposta sulla base dei
punteggi attribuiti ai titoli posseduti.
Articolo 6.
(Valore abilitante della laurea in scienze
della formazione primaria)
1. L’esame di laurea sostenuto a
conclusione dei corsi in scienze della
formazione primaria istituiti a norma
dell’articolo 3, comma 2, della legge 19
novembre 1990, n. 341, e successive
modificazioni, comprensivo della valutazione
delle attività di tirocinio previste dal
relativo percorso formativo, ha valore di
esame di Stato e abilita all’insegnamento
nella scuola primaria o nella scuola
dell’infanzia, a seconda dell’indirizzo
prescelto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1
si applicano anche a coloro che hanno
sostenuto l’esame di laurea conclusivo dei
corsi in scienze della formazione primaria
nel periodo compreso tra la data di entrata
in vigore della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e la data di entrata in vigore del
presente decreto.
Articolo 7.
(Modifica del comma 433 dell’articolo 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in
materia di accesso alle scuole universitarie
di specializzazione in medicina e chirurgia)
1. Il comma 433 dell’articolo 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è
sostituito dal seguente:
«433. Al
concorso
per l’accesso alle scuole universitarie di
specializzazione in medicina e chirurgia, di
cui al decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 368, e successive modificazioni, possono
partecipare tutti i laureati in medicina e
chirurgia. I laureati di cui al primo
periodo, che superano il
concorso
ivi previsto, sono ammessi alle scuole di
specializzazione a condizione che conseguano
l’abilitazione per l’esercizio dell’attività
professionale, ove non ancora posseduta,
entro la data di inizio delle
attività didattiche di dette scuole
immediatamente successiva al concorso
espletato».
Articolo 7-bis.
(Provvedimenti per la sicurezza delle
scuole)
1. A decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del
presente decreto, al piano straordinario per
la messa in sicurezza degli edifici
scolastici, formulato ai sensi dell’articolo
80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni, è
destinato un importo non inferiore al 5 per
cento delle risorse stanziate per il
programma delle infrastrutture strategiche
in cui il piano stesso è ricompreso.
2. Al fine di consentire il completo
utilizzo delle risorse già assegnate a
sostegno delle iniziative in materia di
edilizia scolastica, le economie, comunque
maturate alla data di entrata in vigore del
presente decreto e rivenienti dai
finanziamenti attivati ai sensi
dell’articolo 11 del decreto-legge 1º luglio
1986, n. 318, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 1986, n. 488,
dall’articolo 1 della legge 23 dicembre
1991, n. 430 e dall’articolo 2, comma 4,
della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonché
quelle relative a finanziamenti per i quali
non sono state effettuate movimentazioni a
decorrere dal 1º gennaio 2006, sono
revocate. A tal fine le stazioni appaltanti
provvedono a rescindere, ai sensi
dell’articolo 134 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, i contratti stipulati,
quantificano le economie e ne danno
comunicazione alla regione territorialmente
competente.
3. La revoca di cui al comma 2 è disposta
con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, sentite le
regioni territorialmente competenti, e le
relative somme sono riassegnate, con le
stesse modalità, per l’attivazione di opere
di messa in
sicurezza
delle strutture scolastiche, finalizzate
alla mitigazione del rischio sismico, da
realizzare in attuazione del patto per la
sicurezza delle scuole sottoscritto il 20
dicembre 2007 dal Ministro della pubblica
istruzione e dai rappresentanti delle
regioni e degli enti locali, ai sensi
dell’articolo 1, comma 625, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. L’eventuale
riassegnazione delle risorse a regione
diversa è disposta sentita la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni.
4. Nell’attuazione degli interventi
disposti ai sensi dei commi 2 e 3 del
presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, le prescrizioni di cui
all’articolo 4, commi 5, 7 e 9, della legge
11 gennaio 1996, n. 23; i relativi
finanziamenti possono, comunque, essere
nuovamente revocati e riassegnati, con le
medesime modalità, qualora i lavori
programmati non siano avviati entro due anni
dall’assegnazione ovvero gli enti
beneficiari dichiarino l’impossibilità di
eseguire le opere.
5. Il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, nomina un soggetto attuatore che
definisce gli interventi da effettuare per
assicurare l’immediata messa in sicurezza di
almeno cento edifici scolastici presenti sul
territorio nazionale che presentano aspetti
di particolare criticità sotto il profilo
della sicurezza sismica. Il soggetto
attuatore e la localizzazione degli edifici
interessati sono individuati d’intesa con la
predetta Conferenza unificata.
6. Al fine di assicurare
l’integrazione e l’ottimizzazione dei
finanziamenti destinati alla sicurezza
sismica delle scuole, il soggetto attuatore,
di cui al comma 5, definisce il
cronoprogramma dei lavori sulla base delle
risorse disponibili, d’intesa con il
Dipartimento della protezione civile,
sentita la predetta Conferenza unificata.
7. All’attuazione dei commi da 2 a 6
si provvede con decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze su proposta
del Ministro competente, previa verifica
dell’assenza di effetti peggiorativi sui
saldi di
finanza
pubblica.
Articolo 8.
(Norme finali)
1. Dall’attuazione del presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
1-bis. Sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
2. Il presente decreto entra in
vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 1º settembre 2008.
NAPOLITANO
Berlusconi –
Gelmini – Tremonti – Brunetta
Visto, il
Guardasigilli: Alfano.
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